Riforma forense: è legge!
Più selezione per diventare avvocati, formazione e assicurazione civile obbligatoria, controllo sulla correttezza dei legali più serrato.
Sono questi gli elementi distintivi della riforma forense approvata in via definitiva dal Senato nella seduta odierna.
L’obiettivo delle nuove disposizioni è di consentire l’accesso e la permanenza nella professione di avvocato ai più meritevoli e a chi esercita effettivamente, garantire una maggiore qualificazione e preparazione dei professionisti, la trasparenza verso i cittadini ed un maggiore controllo sulla correttezza.
In particolare le principali novità previste dalla riforma riguardano:
- specifica competenza stragiudiziale: per evitare gli abusi a danno dei cittadini;
- accesso alla professione: tre prove scritte e una orale da svolgersi nella stessa sede, senza codici commentati; confermata la procedura di sorteggio che abbina sedi e scritti ai fini della correzione (per approfondimenti vedi Esame di avvocato senza codici commentati: gli effetti della riforma forense);
- assicurazione: obbligo per il legale, pena l’illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile volta a coprire anche documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito;
- formazione permanente: l’avvocato ha l’obbligo di curare il costante e continuo aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti, così superando il sistema dei crediti formativi;
- illeciti disciplinari: maggiore tipizzazione;
- pubblicità: è consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in manier trasparente, veritiera, non suggestiva, nè comparativa ;
- società tra avvocati: sono ammesse, anche di natura multidisciplinare; sono altresì previste società di capitali senza il socio esterno a garanzia dell’autonomia della prestazione professionale;
- specializzazioni: contano l’importante apporto delle associazioni specilaistiche forensi;
- tariffe: il compenso è sempre pattuito tra avvocato e cliente e l’avvocato è tenuto a render nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento (in mancanza di accordo si applicano le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo);
- torna il divieto del patto di quota lite;
- tirocinio: la durata della pratica è di 18 mesi. Decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti al praticante avvocato un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio;
- difesa d’uffico: assume un ruolo centrale;
- permanenza dell’albo: la prova dell’effettività dovrà prescindere dal reddito.
Mv